IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 27  settembre  2021,  n.  134,  recante  «Delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche'  in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari»; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Acquisito, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  materia  di
giustizia riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione, dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e
della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro  e
delle politiche sociali, dell'interno e della difesa; 
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  582,  secondo  comma,  le  parole:  «61,  numero
11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite  le
seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»; 
    b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole:
«dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche'  dal  secondo
comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica  fede,
ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'articolo  87  della  Costituzione,  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  1  della  legge  27  settembre
          2021, n.  134  (Delega  al  Governo  per  l'efficienza  del
          processo penale nonche' in materia di giustizia  riparativa
          e disposizioni per la celere definizione  dei  procedimenti
          giudiziari): 
                «Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
          di procedura penale, delle norme di attuazione  del  codice
          di procedura penale, del codice penale  e  della  collegata
          legislazione   speciale    nonche'    delle    disposizioni
          dell'ordinamento  giudiziario  in   materia   di   progetti
          organizzativi  delle  procure  della  Repubblica,  per   la
          revisione  del  regime  sanzionatorio  dei  reati   e   per
          l'introduzione di una disciplina organica  della  giustizia
          riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
          processo penale). - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,
          nel termine di un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          modifica del codice di procedura  penale,  delle  norme  di
          attuazione del  codice  di  procedura  penale,  del  codice
          penale e  della  collegata  legislazione  speciale  nonche'
          delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in  materia
          di progetti organizzativi delle procure  della  Repubblica,
          per la revisione del regime sanzionatorio dei reati  e  per
          l'introduzione di una disciplina organica  della  giustizia
          riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
          processo  penale,   con   finalita'   di   semplificazione,
          speditezza e razionalizzazione  del  processo  penale,  nel
          rispetto delle garanzie difensive e secondo  i  principi  e
          criteri direttivi previsti dal presente articolo. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
          la transizione digitale, con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, con il Ministro  dell'istruzione,  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, con il  Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie,  con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  acquisito,  per
          quanto riguarda le disposizioni  in  materia  di  giustizia
          riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti
          legislativi  sono  successivamente  trasmessi  alle  Camere
          perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari entro il termine di sessanta giorni  dalla  data
          della trasmissione. Decorso il predetto termine, i  decreti
          possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti  alla  scadenza  del   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di sessanta giorni. 
                3. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini  e
          con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o piu'  decreti
          legislativi  recanti   le   norme   di   attuazione   delle
          disposizioni  adottate  ai  sensi  del   comma   1   e   di
          coordinamento tra le stesse e le altre leggi  dello  Stato,
          anche modificando la formulazione e la  collocazione  delle
          norme del codice penale, del codice  di  procedura  penale,
          delle norme di attuazione del codice di procedura penale  e
          delle  disposizioni  contenute  in   leggi   speciali   non
          direttamente investite dai principi e criteri direttivi  di
          delega, in modo da renderle ad essi conformi,  operando  le
          necessarie   abrogazioni   e   adottando    le    opportune
          disposizioni transitorie. 
                4. Il Governo, con la procedura indicata al comma  2,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
          dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
          di cui al comma 1 e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi per essa stabiliti,  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 
                5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          decreto o i decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in
          materia di processo penale  telematico  sono  adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  prevedere  che  atti  e  documenti  processuali
          possano essere formati e conservati in formato digitale, in
          modo che ne siano garantite  l'autenticita',  l'integrita',
          la leggibilita', la reperibilita'  e,  ove  previsto  dalla
          legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali
          in ogni stato e grado il deposito di atti e  documenti,  le
          comunicazioni  e  le  notificazioni  siano  effettuati  con
          modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni  e  le
          ricezioni in via telematica assicurino  al  mittente  e  al
          destinatario  certezza,  anche   temporale,   dell'avvenuta
          trasmissione e ricezione,  nonche'  circa  l'identita'  del
          mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che
          le parti compiono personalmente il deposito possa  avvenire
          anche con modalita' non telematica; 
                  b) prevedere  che,  con  regolamento  adottato  con
          decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  siano
          definite le regole  tecniche  riguardanti  i  depositi,  le
          comunicazioni e le notificazioni telematiche  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, assicurando  la  conformita'
          al principio di  idoneita'  del  mezzo  e  a  quello  della
          certezza  del  compimento  dell'atto  e  modificando,   ove
          necessario, il regolamento di cui al decreto  del  Ministro
          della giustizia 21 febbraio  2011,  n.  44;  prevedere  che
          ulteriori regole  e  provvedimenti  tecnici  di  attuazione
          possano essere adottati con atto dirigenziale; 
                  c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai
          seguenti criteri: 
                    1) gradualita',  differenziazione  e  adeguatezza
          delle strutture amministrative centrali e periferiche; 
                    2)   razionale   coordinamento   e    successione
          temporale  tra  la  disciplina  vigente  e  le   norme   di
          attuazione della delega; 
                    3) coordinamento del processo di attuazione della
          delega con quelli di formazione del personale coinvolto; 
                  d) prevedere  che,  con  regolamento  adottato  con
          decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio
          nazionale forense, siano individuati gli uffici  giudiziari
          e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del  presente
          comma per cui possano essere adottate anche  modalita'  non
          telematiche di  deposito,  comunicazione  o  notificazione,
          nonche'  i  termini  di  transizione  al  nuovo  regime  di
          deposito, comunicazione e notificazione; 
                  e) prevedere, per i casi  di  malfunzionamento  dei
          sistemi  informatici  dei  domini   del   Ministero   della
          giustizia: 
                    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed
          effettive alle  modalita'  telematiche  che  consentano  il
          tempestivo svolgimento delle attivita' processuali; 
                    2) che siano predisposti sistemi di  accertamento
          effettivo e di registrazione dell'inizio e della  fine  del
          malfunzionamento,   in   relazione   a   ciascun    settore
          interessato; 
                    3) che sia data tempestiva notizia  a  tutti  gli
          interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e
          del ripristino delle ordinarie condizioni di  funzionalita'
          dei sistemi informatici; 
                  f) prevedere che, nei procedimenti penali  in  ogni
          stato e grado, il deposito telematico di atti  e  documenti
          possa avvenire anche mediante  soluzioni  tecnologiche  che
          assicurino la  generazione  di  un  messaggio  di  avvenuto
          perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
                6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          decreto  o  i  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
          dirette a rendere il procedimento  penale  piu'  celere  ed
          efficiente nonche' a  modificare  il  codice  di  procedura
          penale  in  materia  di  notificazioni  sono  adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  prevedere  che  l'imputato   non   detenuto   o
          internato abbia  l'obbligo,  fin  dal  primo  contatto  con
          l'autorita'  procedente,  di  indicare  anche  i   recapiti
          telefonici  e  telematici  di  cui  ha  la  disponibilita';
          modificare l'articolo 161 del codice  di  procedura  penale
          prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la
          facolta'   di   dichiarare   domicilio   ai   fini    delle
          notificazioni  anche  presso  un  proprio  idoneo  recapito
          telematico; 
                  b)   prevedere   che   tutte    le    notificazioni
          all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da
          quelle con le quali lo stesso e' citato in giudizio,  siano
          eseguite  mediante   consegna   al   difensore;   prevedere
          opportune deroghe alla notificazione  degli  atti  mediante
          consegna di copia al difensore, a  garanzia  dell'effettiva
          conoscenza dell'atto da parte dell'imputato,  nel  caso  in
          cui questi sia assistito da un  difensore  d'ufficio  e  la
          prima  notificazione  non  sia  stata   eseguita   mediante
          consegna dell'atto personalmente all'imputato o  a  persona
          che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o
          a chi ne fa le veci; 
                  c)  prevedere  che   il   primo   atto   notificato
          all'imputato  contenga  anche  l'espresso  avviso  che   le
          successive notificazioni, diverse da quelle  con  le  quali
          l'imputato e' citato in giudizio e  fermo  restando  quanto
          previsto per le impugnazioni proposte dallo  stesso  o  nel
          suo interesse,  saranno  effettuate  mediante  consegna  al
          difensore;  prevedere  che  l'imputato  abbia  l'onere   di
          indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare  le
          comunicazioni e che a tale fine  possa  indicare  anche  un
          recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere
          di  informare  il  difensore  di  ogni  mutamento  di  tale
          recapito;  prevedere  che  l'imputato  abbia   l'onere   di
          comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di  cui
          abbia la disponibilita'; 
                  d)  prevedere  che  non  costituisca  inadempimento
          degli obblighi  derivanti  dal  mandato  professionale  del
          difensore l'omessa o ritardata comunicazione  all'assistito
          imputabile al fatto di quest'ultimo; 
                  e) disciplinare i  rapporti  tra  la  notificazione
          mediante  consegna  al  difensore  e  gli   altri   criteri
          stabiliti  dal  codice   di   procedura   penale   per   le
          notificazioni degli atti all'imputato, in  particolare  con
          riferimento  ai  rapporti  tra  la  notificazione  mediante
          consegna al  difensore  e  la  notificazione  nel  caso  di
          dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e,
          nel caso  di  imputato  detenuto,  ai  rapporti  tra  dette
          notificazioni  e  quelle  previste  dall'articolo  156  del
          codice di procedura penale; 
                  f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta
          dall'imputato  o  nel  suo  interesse,   la   notificazione
          dell'atto di citazione a giudizio nei  suoi  confronti  sia
          effettuata presso il  domicilio  dichiarato  o  eletto,  ai
          sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo. 
                7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          decreto  o  i  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
          dirette a rendere il procedimento  penale  piu'  celere  ed
          efficiente nonche' a  modificare  il  codice  di  procedura
          penale in materia di processo in assenza sono adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) ridefinire i casi  in  cui  l'imputato  si  deve
          ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il
          processo possa  svolgersi  in  assenza  dell'imputato  solo
          quando esistono elementi idonei a dare certezza  del  fatto
          che egli e' a conoscenza della pendenza del processo e  che
          la sua assenza e' dovuta a  una  sua  scelta  volontaria  e
          consapevole; 
                  b) prevedere che, ai fini di cui alla  lettera  a),
          l'imputato sia tempestivamente citato  per  il  processo  a
          mani proprie  o  con  altre  modalita'  comunque  idonee  a
          garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del
          luogo del processo e del  fatto  che  la  decisione  potra'
          essere presa anche in sua assenza; prevedere che,  ai  fini
          della notificazione dell'atto  introduttivo  del  processo,
          l'autorita'  giudiziaria  possa  avvalersi  della   polizia
          giudiziaria; 
                  c) prevedere che,  quando  non  si  abbia  certezza
          dell'effettiva conoscenza  della  citazione  a  giudizio  o
          della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque
          procedere  in  assenza  dell'imputato  quando  il  giudice,
          valutate  le  modalita'  di  notificazione  e  ogni   altra
          circostanza  del  caso  concreto,   ritenga   provato   che
          l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e  che
          la  sua  assenza  e'  dovuta  a  una  scelta  volontaria  e
          consapevole; 
                  d) prevedere che,  se  all'udienza  preliminare  o,
          quando questa manca, alla  prima  udienza  fissata  per  il
          giudizio, l'imputato e' assente e non impedito a comparire,
          il giudice verifichi la sua  rinuncia  a  comparire  o,  in
          mancanza,  l'effettiva  conoscenza  dell'atto  introduttivo
          oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla  lettera
          c) che legittimano  la  prosecuzione  del  procedimento  in
          assenza dell'imputato; 
                  e) prevedere che, quando non  sono  soddisfatte  le
          condizioni  per  procedere  in  assenza  dell'imputato,  il
          giudice pronunci  sentenza  inappellabile  di  non  doversi
          procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei
          termini stabiliti dall'articolo 157 del codice  penale,  si
          continui ogni piu' idonea ricerca  della  persona  nei  cui
          confronti e' stata pronunciata la sentenza di  non  doversi
          procedere, al fine di renderla edotta della  sentenza,  del
          fatto  che  il  procedimento  penale   sara'   riaperto   e
          dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai  fini
          delle notificazioni; prevedere la possibilita' che, durante
          le ricerche, si assumano, su richiesta di parte,  le  prove
          non  rinviabili,  osservando  le  forme  previste  per   il
          dibattimento; prevedere  che,  una  volta  rintracciata  la
          persona  ricercata,  ne   sia   data   tempestiva   notizia
          all'autorita' giudiziaria e che questa revochi la  sentenza
          di non doversi procedere  e  fissi  nuova  udienza  per  la
          prosecuzione   del    procedimento,    con    notificazione
          all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere
          che, nel giudizio di primo grado, non si  tenga  conto,  ai
          fini della prescrizione del reato,  del  periodo  di  tempo
          intercorrente  tra  la  definizione  del  procedimento  con
          sentenza di non doversi procedere e il momento  in  cui  la
          persona nei cui confronti la  sentenza  e'  pronunciata  e'
          stata rintracciata, salva, in ogni caso,  l'estinzione  del
          reato nel caso in cui sia superato il  doppio  dei  termini
          stabiliti dall'articolo 157 del  codice  penale;  prevedere
          opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del
          quale e' stata emessa ordinanza di  custodia  cautelare  in
          assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza; 
                  f) prevedere  una  disciplina  derogatoria  per  il
          processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo
          di procedere in sua  assenza  anche  quando  non  si  abbia
          certezza  dell'effettiva  conoscenza  della   citazione   a
          giudizio e della rinuncia dell'imputato al  suo  diritto  a
          comparire al dibattimento, stante  la  possibilita'  di  un
          rimedio successivo ai sensi della lettera g);  rivedere  la
          disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e  296
          del codice di procedura penale, al fine di  assicurare  che
          la dichiarazione di latitanza  sia  sorretta  da  specifica
          motivazione  circa  l'effettiva  conoscenza  della   misura
          cautelare e la volonta' del destinatario di sottrarvisi; 
                  g) ampliare la possibilita' di rimedi successivi  a
          favore dell'imputato e del condannato giudicato in  assenza
          senza avere avuto effettiva conoscenza  della  celebrazione
          del  processo,  armonizzando   la   normativa   processuale
          nazionale  con  quanto  previsto  dall'articolo   9   della
          direttiva  (UE)  2016/343  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 9 marzo 2016; 
                  h) prevedere che il difensore dell'imputato assente
          possa impugnare la sentenza solo  se  munito  di  specifico
          mandato,  rilasciato  dopo  la  pronuncia  della  sentenza;
          prevedere  che  con  lo  specifico  mandato   a   impugnare
          l'imputato dichiari o elegga il domicilio per  il  giudizio
          di impugnazione; prevedere, per il difensore  dell'imputato
          assente, un ampliamento del termine per impugnare; 
                  i)  prevedere  che,  nella  citazione  a  giudizio,
          l'imputato  sia  avvisato  che,   non   comparendo,   sara'
          egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di
          esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato  che,  ove
          si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia  avuto
          conoscenza del processo,  lo  stesso  potra'  esercitare  i
          diritti previsti ai sensi della lettera g). 
                8. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia di atti del  procedimento  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)  prevedere  la  registrazione  audiovisiva  come
          forma ulteriore di documentazione  dell'interrogatorio  che
          non si svolga in udienza e della prova dichiarativa,  salva
          la contingente indisponibilita' degli strumenti necessari o
          degli ausiliari tecnici; 
                  b) prevedere i casi in cui  debba  essere  prevista
          almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni
          dalle  persone  informate  sui  fatti,  senza  obbligo   di
          trascrizione; 
                  c) individuare i casi in cui, con il consenso delle
          parti,  la  partecipazione  all'atto  del  procedimento   o
          all'udienza possa avvenire a distanza. 
                9. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia di indagini  preliminari  e  di
          udienza preliminare e  alle  disposizioni  dell'ordinamento
          giudiziario in  materia  di  progetti  organizzativi  delle
          procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate,
          sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                  a)  modificare  la  regola  di  giudizio   per   la
          presentazione della richiesta di archiviazione,  prevedendo
          che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli
          elementi   acquisiti   nelle   indagini   preliminari   non
          consentono una ragionevole previsione di condanna; 
                  b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso
          della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo  408,
          comma 2, del  codice  di  procedura  penale,  alla  persona
          offesa che abbia rimesso la querela; 
                  c) modificare i termini di  durata  delle  indagini
          preliminari,  di  cui  all'articolo  405  del   codice   di
          procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle
          seguenti misure: 
                    1) sei mesi dalla  data  in  cui  il  nome  della
          persona alla quale il reato e' attribuito e'  iscritto  nel
          registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; 
                    2) un anno e sei  mesi  dalla  data  indicata  al
          numero  1),  quando  si  procede  per  taluno  dei  delitti
          indicati  nell'articolo  407,  comma  2,  del   codice   di
          procedura penale; 
                    3) un anno dalla data indicata al numero  1),  in
          tutti gli altri casi; 
                  d)  prevedere  che  il  pubblico  ministero   possa
          chiedere  al  giudice  la  proroga  dei  termini   di   cui
          all'articolo 405 del codice di procedura  penale  una  sola
          volta, prima della scadenza di tali termini, per  un  tempo
          non  superiore  a  sei  mesi,   quando   la   proroga   sia
          giustificata dalla complessita' delle indagini; 
                  e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle
          indagini, il pubblico ministero  sia  tenuto  a  esercitare
          l'azione penale o a  richiedere  l'archiviazione  entro  un
          termine fissato in misura diversa, in  base  alla  gravita'
          del reato e alla complessita' delle indagini preliminari; 
                  f) predisporre idonei meccanismi procedurali  volti
          a consentire alla persona sottoposta alle indagini  e  alla
          persona  offesa,  la  quale  nella  notizia  di   reato   o
          successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato  di
          volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti
          di indagine quando, scaduto il termine di cui alla  lettera
          e),  il  pubblico   ministero   non   assuma   le   proprie
          determinazioni in ordine all'azione  penale,  tenuto  conto
          delle esigenze di tutela del  segreto  investigativo  nelle
          indagini relative ai reati  di  cui  all'articolo  407  del
          codice  di  procedura  penale  e  di  eventuali   ulteriori
          esigenze  di  cui  all'articolo  7,  paragrafo   4,   della
          direttiva  2012/13/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 maggio 2012; 
                  g) prevedere una  disciplina  che,  in  ogni  caso,
          rimedi alla stasi del procedimento, mediante un  intervento
          del giudice per le indagini preliminari; 
                  h)  prevedere  analoghi  rimedi  alla   stasi   del
          procedimento nelle ipotesi in cui,  dopo  la  notificazione
          dell'avviso di  cui  all'articolo  415-bis  del  codice  di
          procedura  penale,  il  pubblico   ministero   non   assuma
          tempestivamente  le  determinazioni  in  ordine  all'azione
          penale; 
                  i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero,
          per garantire l'efficace e uniforme  esercizio  dell'azione
          penale,  nell'ambito  dei  criteri  generali  indicati  dal
          Parlamento con  legge,  individuino  criteri  di  priorita'
          trasparenti e  predeterminati,  da  indicare  nei  progetti
          organizzativi delle procure della Repubblica,  al  fine  di
          selezionare le notizie di reato da trattare con  precedenza
          rispetto alle altre, tenendo conto anche del  numero  degli
          affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse
          disponibili; allineare la  procedura  di  approvazione  dei
          progetti organizzativi delle  procure  della  Repubblica  a
          quella delle tabelle degli uffici giudicanti; 
                  l) estendere il catalogo dei  reati  di  competenza
          del tribunale  in  composizione  monocratica  per  i  quali
          l'azione  penale  e'  esercitata   nelle   forme   di   cui
          all'articolo 552 del codice di procedura penale  a  delitti
          da  individuare  tra  quelli  puniti  con  la  pena   della
          reclusione non superiore nel massimo a sei anni,  anche  se
          congiunta  alla  pena  della  multa,  che  non   presentino
          rilevanti difficolta' di accertamento; 
                  m)  modificare  la  regola  di  giudizio   di   cui
          all'articolo 425, comma 3, del codice di  procedura  penale
          nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza  di
          non luogo a procedere quando  gli  elementi  acquisiti  non
          consentono una ragionevole previsione di condanna; 
                  n) prevedere  che,  in  caso  di  violazione  della
          disposizione dell'articolo 417, comma 1,  lettera  b),  del
          codice di procedura penale, il giudice, sentite  le  parti,
          quando   il   pubblico   ministero   non   provvede    alla
          riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
          la nullita' e restituisca gli atti; prevedere che, al  fine
          di consentire che il fatto,  le  circostanze  aggravanti  e
          quelle che possono comportare l'applicazione di  misure  di
          sicurezza, nonche' i  relativi  articoli  di  legge,  siano
          indicati in termini corrispondenti a  quanto  emerge  dagli
          atti,  il  giudice,  sentite  le  parti,  ove  il  pubblico
          ministero   non   provveda   alle   necessarie   modifiche,
          restituisca,  anche  d'ufficio,  gli   atti   al   pubblico
          ministero; 
                  o)  prevedere  che,  nei   processi   con   udienza
          preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba
          avvenire,  a  pena  di  decadenza,   per   le   imputazioni
          contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi
          alla   regolare   costituzione   delle   parti,   a   norma
          dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere
          che,  salva  contraria  volonta'   espressa   della   parte
          rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura  alle
          liti ai sensi dell'articolo 100  del  codice  di  procedura
          penale, la procura per l'esercizio  dell'azione  civile  in
          sede penale, rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  122  del
          predetto codice, conferisca al difensore la  legittimazione
          all'esercizio dell'azione civile con facolta' di trasferire
          ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di  costituzione
          per garantire il potere di costituirsi parte civile; 
                  p) precisare i  presupposti  per  l'iscrizione  nel
          registro di cui all'articolo 335 del  codice  di  procedura
          penale della notizia di reato e del nome della persona  cui
          lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le  esigenze
          di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni; 
                  q) prevedere che il giudice, su richiesta  motivata
          dell'interessato, accerti la tempestivita'  dell'iscrizione
          nel  registro  di  cui  all'articolo  335  del  codice   di
          procedura penale della notizia di reato e  del  nome  della
          persona alla quale lo stesso e' attribuito e  la  retrodati
          nel  caso  di  ingiustificato  e  inequivocabile   ritardo;
          prevedere un termine a  pena  di  inammissibilita'  per  la
          proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui
          l'interessato ha facolta' di prendere  visione  degli  atti
          che  imporrebbero  l'anticipazione  dell'iscrizione   della
          notizia  a  suo  carico;   prevedere   che,   a   pena   di
          inammissibilita' dell'istanza, l'interessato che chiede  la
          retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia
          l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta; 
                  r)  prevedere  che  il  giudice  per  le   indagini
          preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che  il  reato
          e'  da  attribuire  a  persona   individuata,   ne   ordini
          l'iscrizione nel  registro  di  cui  all'articolo  335  del
          codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora
          non vi ha provveduto; 
                  s) prevedere che la mera iscrizione del nome  della
          persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice  di
          procedura penale non determini effetti pregiudizievoli  sul
          piano civile e amministrativo; 
                  t)  prevedere  criteri  piu'  stringenti  ai   fini
          dell'adozione del decreto di riapertura delle  indagini  di
          cui all'articolo 414 del codice di procedura penale. 
                10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia di procedimenti  speciali,  per
          le parti di seguito indicate, sono  adottati  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  in  materia  di  applicazione  della  pena   su
          richiesta: 
                    1) prevedere che, quando  la  pena  detentiva  da
          applicare supera i  due  anni,  l'accordo  tra  imputato  e
          pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie  e
          alla loro  durata;  prevedere  che,  in  tutti  i  casi  di
          applicazione  della  pena  su  richiesta,   l'accordo   tra
          imputato  e  pubblico  ministero  possa   estendersi   alla
          confisca facoltativa e alla determinazione del suo  oggetto
          e ammontare; 
                    2)  ridurre  gli   effetti   extra-penali   della
          sentenza di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
          parti, prevedendo anche che questa non abbia  efficacia  di
          giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi; 
                    3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446
          del codice di procedura penale e la disciplina adottata  in
          attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo  al
          termine   per   la   formulazione   della   richiesta    di
          patteggiamento; 
                  b) in materia di giudizio abbreviato: 
                    1) modificare le  condizioni  per  l'accoglimento
          della  richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata   a
          un'integrazione probatoria,  ai  sensi  dell'articolo  438,
          comma  5,  del  codice  di  procedura  penale,   prevedendo
          l'ammissione  del  giudizio  abbreviato  se  l'integrazione
          risulta  necessaria  ai  fini  della  decisione  e  se   il
          procedimento speciale produce  un'economia  processuale  in
          rapporto   ai   tempi   di   svolgimento    del    giudizio
          dibattimentale; 
                    2)   prevedere   che   la   pena   inflitta   sia
          ulteriormente ridotta di  un  sesto  nel  caso  di  mancata
          proposizione  di  impugnazione  da   parte   dell'imputato,
          stabilendo che  la  riduzione  sia  applicata  dal  giudice
          dell'esecuzione; 
                    3) abrogare il  comma  3  dell'articolo  442  del
          codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
                  c) in materia di giudizio immediato: 
                    1) prevedere che, a seguito di notificazione  del
          decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte
          del giudice delle indagini preliminari della  richiesta  di
          giudizio   abbreviato   subordinata    a    un'integrazione
          probatoria,  l'imputato  possa  proporre  la  richiesta  di
          giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma  1,  del
          codice  di  procedura  penale  oppure   la   richiesta   di
          applicazione della pena  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale; 
                    2) prevedere che, a seguito di notificazione  del
          decreto di giudizio immediato, nel  caso  di  dissenso  del
          pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice  delle
          indagini preliminari della richiesta di applicazione  della
          pena ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale, l'imputato possa proporre la richiesta di  giudizio
          abbreviato; 
                  d) in materia di procedimento per decreto: 
                    1) prevedere che la richiesta di  decreto  penale
          di condanna possa essere formulata dal  pubblico  ministero
          entro il  termine  di  un  anno  dall'iscrizione  ai  sensi
          dell'articolo 335 del codice di procedura penale; 
                    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo
          460, comma 5, del  codice  di  procedura  penale,  ai  fini
          dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della
          pena pecuniaria; 
                    3)  assegnare  un  termine  di  quindici  giorni,
          decorrenti  dalla  notificazione  del  decreto  penale   di
          condanna, entro  il  quale  il  condannato,  rinunciando  a
          proporre opposizione, possa pagare la  pena  pecuniaria  in
          misura ridotta di un quinto; 
                  e)   coordinare   la   disciplina    delle    nuove
          contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini
          per  la  presentazione  della  richiesta  di   procedimenti
          speciali; 
                  f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai
          sensi del libro VII, titolo II,  capo  IV,  del  codice  di
          procedura penale, l'imputato possa chiedere la  definizione
          del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e
          seguenti del medesimo codice; prevedere che  tale  facolta'
          possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in
          cui e' avvenuta la nuova contestazione. 
                11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia di giudizio, per  le  parti  di
          seguito indicate, sono adottati nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere che, quando non e' possibile  esaurire
          il dibattimento  in  una  sola  udienza,  dopo  la  lettura
          dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle  prove
          il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze
          per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento  della
          discussione; 
                  b) prevedere che le parti illustrino le  rispettive
          richieste di prova nei limiti strettamente  necessari  alla
          verifica   dell'ammissibilita'   delle   prove   ai   sensi
          dell'articolo 190 del codice di procedura penale; 
                  c) prevedere, ai fini dell'esame del  consulente  o
          del perito, il deposito delle consulenze tecniche  e  della
          perizia  entro  un  termine  congruo  precedente  l'udienza
          fissata per l'esame del  consulente  o  del  perito,  ferma
          restando la disciplina  delle  letture  e  dell'indicazione
          degli atti utilizzabili ai fini della decisione; 
                  d) prevedere che,  nell'ipotesi  di  mutamento  del
          giudice o di uno o piu' componenti del collegio, il giudice
          disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova
          dichiarativa gia' assunta; stabilire che, quando  la  prova
          dichiarativa     e'     stata     verbalizzata      tramite
          videoregistrazione,  nel  dibattimento  svolto  innanzi  al
          giudice diverso o al collegio  diversamente  composto,  nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni  medesime  saranno  utilizzate,  il   giudice
          disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga
          necessario sulla base di specifiche esigenze. 
                12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in  materia  di  procedimento  davanti  al
          tribunale in composizione  monocratica,  per  le  parti  di
          seguito indicate, sono adottati nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) nei procedimenti  a  citazione  diretta  di  cui
          all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre
          un'udienza  predibattimentale  in  camera   di   consiglio,
          innanzi a un giudice diverso da quello  davanti  al  quale,
          eventualmente, dovra' celebrarsi il dibattimento; 
                  b) prevedere  che,  in  caso  di  violazione  della
          disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera  c),
          del codice di procedura  penale,  il  giudice,  sentite  le
          parti, quando  il  pubblico  ministero  non  provvede  alla
          riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio,
          la nullita' e restituisca gli atti; 
                  c) prevedere che, al  fine  di  consentire  che  il
          fatto, le  circostanze  aggravanti  e  quelle  che  possono
          comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonche' i
          relativi articoli  di  legge,  siano  indicati  in  termini
          corrispondenti a quanto  emerge  dagli  atti,  il  giudice,
          sentite le parti, ove il pubblico  ministero  non  provveda
          alle necessarie modifiche,  restituisca,  anche  d'ufficio,
          gli atti al pubblico ministero; 
                  d)  prevedere  che,  in  assenza  di  richieste  di
          definizioni alternative di cui alla lettera e), il  giudice
          valuti, sulla base degli atti contenuti nel  fascicolo  del
          pubblico  ministero,  se  sussistono  le   condizioni   per
          pronunciare sentenza di non luogo a procedere  perche'  gli
          elementi   acquisiti   non   consentono   una   ragionevole
          previsione di condanna; 
                  e) prevedere che, nel  caso  in  cui  il  processo,
          nell'udienza di cui alla lettera a), non sia  definito  con
          procedimento  speciale  o  con  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere, il giudice fissi la data per una nuova  udienza,
          da tenersi non prima di venti giorni di fronte a  un  altro
          giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento;
          coordinare la disciplina dell'articolo 468  del  codice  di
          procedura penale con  le  disposizioni  adottate  ai  sensi
          della presente lettera; 
                  f) prevedere che il giudice non  possa  pronunciare
          sentenza di non luogo a procedere, nei  casi  di  cui  alla
          lettera  d),  se  ritiene  che  dal  proscioglimento  debba
          conseguire  l'applicazione  di  una  misura  di   sicurezza
          diversa dalla confisca; 
                  g) prevedere che  alla  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere di cui alla lettera  d)  del  presente  comma  si
          applichino gli articoli  426,  427  e  428  del  codice  di
          procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V
          dello stesso codice, adeguandone il contenuto  in  rapporto
          alla competenza del tribunale in composizione monocratica. 
                13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia  di  appello,  di  ricorso  per
          cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di
          seguito indicate, sono adottati nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) fermo restando il criterio di cui  al  comma  7,
          lettera h), dettato per il processo in  assenza,  prevedere
          che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilita',
          sia depositata dichiarazione o  elezione  di  domicilio  ai
          fini  della  notificazione   dell'atto   introduttivo   del
          giudizio di impugnazione; 
                  b) abrogare gli articoli 582, comma 2,  e  583  del
          codice di procedura penale e coordinare la  disciplina  del
          deposito degli atti di impugnazione  con  quella  generale,
          prevista  per  il  deposito   di   tutti   gli   atti   del
          procedimento; 
                  c) prevedere l'inappellabilita' delle  sentenze  di
          proscioglimento relative a reati puniti con  la  sola  pena
          pecuniaria o con pena alternativa; 
                  d) disciplinare i rapporti  tra  l'improcedibilita'
          dell'azione penale per superamento dei  termini  di  durata
          massima del giudizio  di  impugnazione  e  l'azione  civile
          esercitata nel processo penale, nonche' i rapporti  tra  la
          medesima improcedibilita' dell'azione penale e la  confisca
          disposta    con    la    sentenza    impugnata;    adeguare
          conseguentemente la disciplina  delle  impugnazioni  per  i
          soli interessi  civili,  assicurando  una  regolamentazione
          coerente della materia; 
                  e) prevedere l'inappellabilita' della  sentenza  di
          condanna a  pena  sostituita  con  il  lavoro  di  pubblica
          utilita'; 
                  f) prevedere l'inappellabilita' della  sentenza  di
          non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c); 
                  g)  prevedere  la  celebrazione  del  giudizio   di
          appello con rito camerale non  partecipato,  salvo  che  la
          parte appellante o, in  ogni  caso,  l'imputato  o  il  suo
          difensore richiedano di partecipare all'udienza; 
                  h) eliminare le  preclusioni  di  cui  all'articolo
          599-bis, comma 2, del codice di procedura penale; 
                  i) prevedere  l'inammissibilita'  dell'appello  per
          mancanza di specificita' dei motivi quando nell'atto manchi
          la puntuale ed esplicita enunciazione dei  rilievi  critici
          rispetto alle ragioni di fatto e di  diritto  espresse  nel
          provvedimento impugnato; 
                  l) modificare  l'articolo  603,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale  prevedendo  che,  nel  caso  di
          appello contro una sentenza di proscioglimento  per  motivi
          attinenti alla valutazione  della  prova  dichiarativa,  la
          rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai
          soli casi di prove  dichiarative  assunte  in  udienza  nel
          corso del giudizio di primo grado; 
                  m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti
          alla  Corte  di  cassazione  avvenga  con   contraddittorio
          scritto senza l'intervento dei difensori, salva,  nei  casi
          non contemplati dall'articolo 611 del codice  di  procedura
          penale, la richiesta delle parti di  discussione  orale  in
          pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio  partecipata;
          prevedere che, negli stessi casi, la  Corte  di  cassazione
          possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte,
          la trattazione con discussione orale in pubblica udienza  o
          in camera di consiglio partecipata; prevedere che la  Corte
          di cassazione, ove intenda dare al  fatto  una  definizione
          giuridica    diversa,    instauri    preventivamente     il
          contraddittorio nelle forme previste  per  la  celebrazione
          dell'udienza; 
                  n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una
          questione concernente la competenza per  territorio  possa,
          anche su istanza di  parte,  rimettere  la  decisione  alla
          Corte di cassazione, che provvede in camera  di  consiglio;
          prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione
          della decisione alla Corte di cassazione, la parte  che  ha
          eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre
          la questione nel corso del procedimento; prevedere  che  la
          Corte   di   cassazione,   nel   caso   in   cui   dichiari
          l'incompetenza del giudice, ordini  la  trasmissione  degli
          atti al giudice competente; 
                  o)   introdurre   un    mezzo    di    impugnazione
          straordinario davanti alla Corte di cassazione al  fine  di
          dare  esecuzione  alla  sentenza  definitiva  della   Corte
          europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che
          abbia presentato il ricorso, entro un  termine  perentorio;
          attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i
          provvedimenti   necessari   e   disciplinare    l'eventuale
          procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui  alla
          presente  lettera  con   quello   della   rescissione   del
          giudicato,  individuando  per  quest'ultimo  una   coerente
          collocazione sistematica, e con l'incidente  di  esecuzione
          di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale. 
                14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura  penale  e   alle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,  in
          materia di amministrazione dei beni sottoposti a  sequestro
          e di esecuzione della confisca, per  le  parti  di  seguito
          indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                  a) prevedere che l'esecuzione  della  confisca  per
          equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili
          gia' sottoposti a sequestro, avvenga con  le  modalita'  di
          esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei  beni
          confiscati a qualsiasi titolo nel processo  penale  avvenga
          con le forme di cui agli articoli  534-bis  e  591-bis  del
          codice di procedura civile; 
                  b)   disciplinare   l'amministrazione   dei    beni
          sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformita'
          alle  previsioni  dell'articolo  104-bis  delle  norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271. 
                15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al
          codice di procedura penale  in  materia  di  condizioni  di
          procedibilita', per le  parti  di  seguito  indicate,  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere  la  procedibilita'  a  querela  della
          persona offesa per il reato di lesioni  personali  stradali
          gravi o gravissime previsto  dall'articolo  590-bis,  primo
          comma, del codice penale; 
                  b)   prevedere   l'estensione   del    regime    di
          procedibilita' a querela di  parte  a  ulteriori  specifici
          reati contro la persona o contro il patrimonio  nell'ambito
          di quelli puniti con pena edittale detentiva non  superiore
          nel  minimo  a  due  anni;  prevedere  che  ai  fini  della
          determinazione della pena  detentiva  non  si  tenga  conto
          delle  circostanze,   facendo   salva   la   procedibilita'
          d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta'  o
          per infermita'; 
                  c)   prevedere   l'obbligo,   quanto    ai    reati
          perseguibili a querela,  che  con  l'atto  di  querela  sia
          dichiarato  o  eletto  domicilio  per   le   notificazioni;
          prevedere la possibilita'  di  indicare,  a  tal  fine,  un
          idoneo recapito telematico; 
                  d) prevedere quale remissione tacita della  querela
          l'ingiustificata  mancata   comparizione   del   querelante
          all'udienza alla quale sia  stato  citato  in  qualita'  di
          testimone. 
                16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura  penale,  al  codice  penale  e  alla   collegata
          legislazione speciale in materia  di  pena  pecuniaria,  al
          fine di restituire effettivita' alla stessa, sono  adottati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) razionalizzare e semplificare il procedimento di
          esecuzione delle pene pecuniarie; 
                  b) rivedere, secondo criteri di equita', efficienza
          ed effettivita', i meccanismi e la procedura di conversione
          della pena pecuniaria in  caso  di  mancato  pagamento  per
          insolvenza o insolvibilita' del condannato; 
                  c) prevedere procedure amministrative efficaci, che
          assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria  e
          la sua conversione in caso di mancato pagamento. 
                17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle
          sanzioni sostitutive delle pene  detentive  brevi,  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981,  n.  689,  sono  adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)   abolire   le   sanzioni   sostitutive    della
          semidetenzione e della liberta' controllata; 
                  b) prevedere come sanzioni sostitutive  delle  pene
          detentive   brevi:   la   semiliberta';    la    detenzione
          domiciliare;  il  lavoro  di  pubblica  utilita';  la  pena
          pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della
          legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  delle  disposizioni  di
          legge, ovunque previste, che si riferiscano  alle  sanzioni
          sostitutive delle pene detentive brevi; 
                  c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene
          detentive brevi possano essere  applicate  solo  quando  il
          giudice ritenga che contribuiscano  alla  rieducazione  del
          condannato  e  assicurino,   anche   attraverso   opportune
          prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta
          altri  reati;  disciplinare  conseguentemente   il   potere
          discrezionale  del  giudice  nella  scelta  tra   le   pene
          sostitutive; 
                  d)  ridisciplinare  opportunamente  le   condizioni
          soggettive  per  la  sostituzione  della  pena   detentiva,
          assicurando il coordinamento con  le  preclusioni  previste
          dall'ordinamento   penitenziario   per    l'accesso    alla
          semiliberta' e alla detenzione domiciliare; 
                  e) prevedere che il  giudice,  nel  pronunciare  la
          sentenza di condanna o la sentenza  di  applicazione  della
          pena ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale, quando ritenga di dover determinare la durata della
          pena detentiva entro  il  limite  di  quattro  anni,  possa
          sostituire tale pena con quelle della semiliberta' o  della
          detenzione   domiciliare;   quando   ritenga   di   doverla
          determinare entro il limite di tre anni, possa  sostituirla
          anche con il lavoro di pubblica utilita', se il  condannato
          non si oppone; quando ritenga di doverla determinare  entro
          il limite di un anno, possa  sostituirla  altresi'  con  la
          pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere  che
          con il decreto penale di condanna la pena  detentiva  possa
          essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il
          lavoro di  pubblica  utilita',  se  il  condannato  non  si
          oppone; 
                  f)  per  la  semiliberta'  e  per   la   detenzione
          domiciliare mutuare, in quanto compatibile,  la  disciplina
          sostanziale e processuale prevista dalla  legge  26  luglio
          1975, n.  354,  per  le  omonime  misure  alternative  alla
          detenzione; per il lavoro di pubblica utilita' mutuare,  in
          quanto compatibile,  la  disciplina  prevista  dal  decreto
          legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,  per  l'omonima  pena
          principale irrogabile dal giudice di pace,  fermo  restando
          che il lavoro di pubblica  utilita',  quando  e'  applicato
          quale pena sostitutiva di una pena  detentiva,  deve  avere
          durata  corrispondente  a  quella  della   pena   detentiva
          sostituita; 
                  g) prevedere il  coinvolgimento  degli  uffici  per
          l'esecuzione  penale  esterna   al   fine   di   consentire
          l'applicazione  delle  sanzioni  sostitutive   delle   pene
          detentive brevi nel giudizio di cognizione; 
                  h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163
          e seguenti del codice  penale,  relative  alla  sospensione
          condizionale della pena, non si  applichino  alle  sanzioni
          sostitutive delle pene detentive brevi; 
                  i) prevedere che, in  caso  di  decreto  penale  di
          condanna o di sentenza di applicazione della pena ai  sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  il
          positivo  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica   utilita'
          comporti, se accompagnato  dal  risarcimento  del  danno  o
          dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato,  ove
          possibili,  la  revoca  della  confisca   che   sia   stata
          eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca
          obbligatoria,  anche  per  equivalente,  del  prezzo,   del
          profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la  cui
          fabbricazione,  uso  e  porto,  detenzione  o   alienazione
          costituiscano reato; 
                  l) prevedere, quanto alla  pena  pecuniaria,  ferma
          restando la disciplina  dell'articolo  53,  secondo  comma,
          della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  che  il  valore
          giornaliero al quale puo' essere assoggettato il condannato
          sia individuato, nel minimo, in misura  indipendente  dalla
          somma indicata dall'articolo 135 del codice penale  e,  nel
          massimo, in misura non eccedente  2.500  euro,  ovvero,  in
          caso di  sostituzione  della  pena  detentiva  con  decreto
          penale di condanna, in  250  euro;  determinare  il  valore
          giornaliero  minimo  in  modo  tale  da  evitare   che   la
          sostituzione della pena risulti eccessivamente  onerosa  in
          rapporto alle condizioni economiche del  condannato  e  del
          suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la
          sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e  di  vita
          del condannato; 
                  m)  prevedere  che  la  mancata  esecuzione   delle
          sanzioni  sostitutive  delle  pene   detentive   brevi,   o
          l'inosservanza   grave   o   reiterata    delle    relative
          prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva
          e,  per  la  parte  residua,  la  conversione  nella   pena
          detentiva sostituita o  in  altra  pena  sostitutiva;  fare
          salva, quanto alla pena pecuniaria,  l'ipotesi  in  cui  il
          mancato  pagamento  sia   dovuto   a   insolvibilita'   del
          condannato o ad altro giustificato motivo; 
                  n) mutuare dagli articoli 47 e 51  della  legge  26
          luglio  1975,  n.  354,  e  dall'articolo  56  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina  relativa
          alla  responsabilita'  penale  per  la   violazione   degli
          obblighi relativi alle pene sostitutive della semiliberta',
          della detenzione  domiciliare  e  del  lavoro  di  pubblica
          utilita'. 
                18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti legislativi recanti una disciplina  organica  della
          giustizia  riparativa  sono  adottati  nel   rispetto   dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  introdurre,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          della direttiva 2012/29/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei  principi  sanciti  a
          livello  internazionale,  una  disciplina  organica   della
          giustizia   riparativa   quanto   a   nozione,   principali
          programmi,   criteri   di   accesso,   garanzie,    persone
          legittimate a partecipare,  modalita'  di  svolgimento  dei
          programmi e  valutazione  dei  suoi  esiti,  nell'interesse
          della vittima e dell'autore del reato; 
                  b) definire la vittima del reato  come  la  persona
          fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o
          perdite economiche che sono state causate  direttamente  da
          un reato; considerare vittima del reato il familiare di una
          persona la cui morte e' stata causata da un reato e che  ha
          subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
          definire  il  familiare  come  il  coniuge,  la  parte   di
          un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona
          che convive con la vittima in una relazione  intima,  nello
          stesso nucleo familiare  e  in  modo  stabile  e  continuo,
          nonche' i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle
          e le persone a carico della vittima; 
                  c)  prevedere  la  possibilita'   di   accesso   ai
          programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del
          procedimento penale e durante l'esecuzione della  pena,  su
          iniziativa  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  senza
          preclusioni in relazione alla fattispecie di reato  o  alla
          sua gravita', sulla base del consenso  libero  e  informato
          della vittima del reato e dell'autore  del  reato  e  della
          positiva valutazione da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
          dell'utilita' del programma  in  relazione  ai  criteri  di
          accesso definiti ai sensi della lettera a); 
                  d) prevedere,  in  ogni  caso,  che  le  specifiche
          garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa
          e  per  il  loro  svolgimento   includano:   la   completa,
          tempestiva ed  effettiva  informazione  della  vittima  del
          reato  e  dell'autore  del  reato,  nonche',  nel  caso  di
          minorenni, degli esercenti la responsabilita'  genitoriale,
          circa i servizi di  giustizia  riparativa  disponibili;  il
          diritto   all'assistenza    linguistica    delle    persone
          alloglotte;  la  rispondenza  dei  programmi  di  giustizia
          riparativa   all'interesse   della   vittima   del   reato,
          dell'autore del reato e della comunita'; la ritrattabilita'
          del consenso in ogni  momento;  la  confidenzialita'  delle
          dichiarazioni rese nel corso  del  programma  di  giustizia
          riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o  che
          la  divulgazione  sia   indispensabile   per   evitare   la
          commissione di imminenti o  gravi  reati  e  salvo  che  le
          dichiarazioni integrino di per se' reato, nonche'  la  loro
          inutilizzabilita' nel procedimento  penale  e  in  fase  di
          esecuzione della pena; 
                  e) prevedere che l'esito favorevole  dei  programmi
          di  giustizia  riparativa   possa   essere   valutato   nel
          procedimento penale e in fase  di  esecuzione  della  pena;
          prevedere che l'impossibilita' di attuare un  programma  di
          giustizia riparativa o  il  suo  fallimento  non  producano
          effetti  negativi  a  carico  della  vittima  del  reato  o
          dell'autore del reato nel procedimento  penale  o  in  sede
          esecutiva; 
                  f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti
          in programmi di giustizia riparativa, tenendo  conto  delle
          esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e
          delle capacita' di gestione degli effetti del  conflitto  e
          del reato nonche' del possesso di conoscenze  basilari  sul
          sistema penale; prevedere  i  requisiti  e  i  criteri  per
          l'esercizio  dell'attivita'  professionale   di   mediatore
          esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalita'
          di accreditamento dei mediatori presso il  Ministero  della
          giustizia, garantendo le caratteristiche di  imparzialita',
          indipendenza ed equiprossimita' del ruolo; 
                  g) individuare  i  livelli  essenziali  e  uniformi
          delle prestazioni dei servizi per la giustizia  riparativa,
          prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti
          capo agli enti locali  e  convenzionate  con  il  Ministero
          della giustizia; prevedere che sia assicurata  la  presenza
          di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun
          distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento  dei
          programmi  di  giustizia  riparativa,  le  stesse   possano
          avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati
          presso il Ministero della  giustizia,  garantendo  in  ogni
          caso la sicurezza e l'affidabilita' dei servizi nonche'  la
          tutela delle parti e la protezione delle vittime del  reato
          da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di  vittimizzazione
          ripetuta e secondaria. 
                19. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 18 e' autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui  a
          decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
                20. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti legislativi recanti modifiche al codice  penale  in
          materia di esclusione  della  punibilita'  per  particolare
          tenuita' del fatto sono adottati nel rispetto dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla
          Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione  e  la
          lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la
          violenza domestica, fatta  a  Istanbul  l'11  maggio  2011,
          ratificata ai sensi della legge  27  giugno  2013,  n.  77,
          prevedere come limite all'applicabilita'  della  disciplina
          dell'articolo 131-bis del codice  penale,  in  luogo  della
          pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni,  la
          pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola  o
          congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente,  se
          ritenuto    opportuno    sulla     base     di     evidenze
          empirico-criminologiche   o   per   ragioni   di   coerenza
          sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai  sensi  del
          secondo comma  dell'articolo  131-bis  del  codice  penale,
          l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'; 
                  b) dare rilievo alla condotta susseguente al  reato
          ai fini della  valutazione  del  carattere  di  particolare
          tenuita' dell'offesa. 
                22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti legislativi recanti modifiche al codice  penale  in
          materia di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla
          prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a)  estendere  l'ambito  di  applicabilita'   della
          sospensione  del  procedimento   con   messa   alla   prova
          dell'imputato, oltre ai casi  previsti  dall'articolo  550,
          comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  a  ulteriori
          specifici reati, puniti con  pena  edittale  detentiva  non
          superiore nel  massimo  a  sei  anni,  che  si  prestino  a
          percorsi   risocializzanti   o   riparatori,    da    parte
          dell'autore, compatibili con l'istituto; 
                  b) prevedere che la richiesta  di  sospensione  del
          procedimento  con  messa  alla  prova  dell'imputato  possa
          essere proposta anche dal pubblico ministero. 
                23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche  alla   disciplina
          sanzionatoria  delle  contravvenzioni  sono  adottati   nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  prevedere  una  causa   di   estinzione   delle
          contravvenzioni  destinata  a  operare  nella  fase   delle
          indagini   preliminari,   per   effetto   del    tempestivo
          adempimento di apposite prescrizioni impartite  dall'organo
          accertatore  e  del  pagamento  di  una  somma  di   denaro
          determinata  in  una  frazione  del  massimo   dell'ammenda
          stabilita per la  contravvenzione  commessa;  prevedere  la
          possibilita'  della  prestazione  di  lavoro  di   pubblica
          utilita' in alternativa al pagamento della somma di denaro;
          prevedere la possibilita' di attenuazione  della  pena  nel
          caso di adempimento tardivo; 
                  b) individuare  le  contravvenzioni  per  le  quali
          consentire l'accesso alla causa di estinzione di  cui  alla
          lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno  o
          del   pericolo   mediante   condotte   ripristinatorie    o
          risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; 
                  c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia
          di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
          penale; 
                  d) prevedere la sospensione del procedimento penale
          dal momento dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel
          registro di cui all'articolo 335 del  codice  di  procedura
          penale fino al momento in cui il pubblico ministero  riceve
          comunicazione dell'adempimento o  dell'inadempimento  delle
          prescrizioni e del pagamento della somma di denaro  di  cui
          alla lettera a) e la fissazione di un termine  massimo  per
          la comunicazione stessa. 
                24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche   al   codice   di
          procedura penale in materia  di  controllo  giurisdizionale
          della legittimita' della perquisizione  sono  adottati  nel
          rispetto  del  seguente  principio  e  criterio  direttivo:
          prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini
          e dei soggetti interessati di proporre opposizione  innanzi
          al giudice per le indagini preliminari avverso  il  decreto
          di perquisizione  cui  non  consegua  un  provvedimento  di
          sequestro. 
                25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  i
          decreti  legislativi  recanti  modifiche  alle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, in materia di  comunicazione  della  sentenza
          sono  adottati  nel  rispetto  del  seguente  principio   e
          criterio   direttivo:   prevedere   che   il   decreto   di
          archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere  o  di
          assoluzione costituiscano  titolo  per  l'emissione  di  un
          provvedimento di deindicizzazione che, nel  rispetto  della
          normativa dell'Unione europea in materia di dati personali,
          garantisca in modo effettivo  il  diritto  all'oblio  degli
          indagati o imputati. 
                26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
          decreto o i decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in
          materia di ufficio per  il  processo,  istituito  presso  i
          tribunali e  le  corti  d'appello  ai  sensi  dell'articolo
          16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221,  e  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  sono  adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere una compiuta  disciplina  dell'ufficio
          per il processo penale negli uffici giudiziari  di  merito,
          individuando i requisiti  professionali  del  personale  da
          assegnarvi, facendo riferimento alle figure  gia'  previste
          dalla legge; 
                  b) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          negli  uffici  giudiziari  di   merito,   previa   adeguata
          formazione di carattere teorico-pratico degli addetti  alla
          struttura, siano attribuiti i seguenti compiti: 
                    1) coadiuvare uno o piu' magistrati e,  sotto  la
          direzione e il coordinamento degli stessi,  compiere  tutti
          gli atti preparatori utili per l'esercizio  della  funzione
          giudiziaria  da  parte  del  magistrato,  provvedendo,   in
          particolare, allo studio dei fascicoli e alla  preparazione
          dell'udienza,   all'approfondimento   giurisprudenziale   e
          dottrinale  e  alla  predisposizione   delle   minute   dei
          provvedimenti; 
                    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
          pendenze   e   dei   flussi   delle   sopravvenienze,   del
          monitoraggio dei procedimenti  di  data  piu'  risalente  e
          della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; 
                    3)   incrementare   la    capacita'    produttiva
          dell'ufficio, attraverso la valorizzazione  e  la  messa  a
          disposizione dei precedenti, con compiti di  organizzazione
          delle  decisioni,  in  particolare  di  quelle  aventi   un
          rilevante grado di serialita', e con la formazione  di  una
          banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; 
                    4)     fornire     supporto     al     magistrato
          nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; 
                  c) prevedere che  presso  la  Corte  di  cassazione
          siano  istituite  una  o   piu'   strutture   organizzative
          denominate "ufficio per il processo penale presso la  Corte
          di cassazione", individuando i requisiti professionali  del
          personale da assegnarvi, facendo  riferimento  alle  figure
          previste dalla legislazione vigente per le corti  d'appello
          e i tribunali ordinari, in  coerenza  con  la  specificita'
          delle funzioni di legittimita' della medesima Corte; 
                  d) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          presso la Corte di cassazione,  sotto  la  direzione  e  il
          coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati  da
          lui  delegati,  previa  adeguata  formazione  di  carattere
          teorico-pratico  degli  addetti   alla   struttura,   siano
          attribuiti compiti: 
                    1) di assistenza per l'analisi delle  pendenze  e
          dei flussi delle sopravvenienze e  per  la  verifica  delle
          comunicazioni e delle notificazioni; 
                    2) di supporto e contributo ai  magistrati  nella
          complessiva  gestione  dei  ricorsi  e  dei   provvedimenti
          giudiziari, mediante, tra l'altro: 
                    2.1) la compilazione della  scheda  del  ricorso,
          corredata delle informazioni pertinenti quali  la  materia,
          la  sintesi  dei  motivi  e   l'esistenza   di   precedenti
          specifici; 
                    2.2) lo svolgimento  dei  compiti  necessari  per
          l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; 
                    2.3) l'assistenza nella  fase  preliminare  dello
          spoglio dei ricorsi, anche attraverso  l'individuazione  di
          tematiche  seriali,  la  selezione  dei  procedimenti   che
          presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta
          indicazione dei dati  di  cui  all'articolo  165-bis  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale, di cui al  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, la  verifica  della  documentazione
          inviata dal tribunale  del  riesame  nel  caso  di  ricorso
          immediato per cassazione; 
                    2.4) lo  svolgimento  di  attivita'  preparatorie
          relative ai provvedimenti giurisdizionali,  quali  ricerche
          di  giurisprudenza,  di  legislazione,  di  dottrina  e  di
          documentazione; 
                    3) di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    4) di ausilio ai fini della formazione del  ruolo
          delle udienze dell'apposita  sezione  di  cui  all'articolo
          610, comma 1, del codice di procedura penale; 
                    5) di  raccolta  di  materiale  e  documentazione
          anche  per  le  attivita'  necessarie  per  l'inaugurazione
          dell'anno giudiziario; 
                  e)  prevedere  l'istituzione,  presso  la   Procura
          generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
          organizzative denominate «ufficio per  il  processo  penale
          presso la Procura  generale  della  Corte  di  cassazione»,
          individuando i requisiti  professionali  del  personale  da
          assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste  dalla
          legislazione vigente per le corti d'appello e  i  tribunali
          ordinari,   in   coerenza   con   la   specificita'   delle
          attribuzioni  della  Procura   generale   in   materia   di
          intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 
                  f) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto
          la direzione e il coordinamento degli avvocati  generali  e
          dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione  di
          carattere teorico-pratico  degli  addetti  alla  struttura,
          siano attribuiti compiti: 
                    1) di assistenza per  l'analisi  preliminare  dei
          procedimenti che pervengono per  la  requisitoria,  per  la
          formulazione  delle  richieste  e  per  il  deposito  delle
          memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni  semplici
          della Corte; 
                    2) di supporto ai magistrati,  comprendenti,  tra
          l'altro, l'attivita' di ricerca e  analisi  su  precedenti,
          orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
          formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni  che
          possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle  sezioni
          unite; 
                    3) di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    4) di raccolta di materiale e documentazione  per
          la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale
          in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
                27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
          il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad  assumere,
          con  decorrenza  non  anteriore  al  1°  gennaio  2023,  un
          contingente di 1.000  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nella  III  area  funzionale,  fascia  economica  F1,   con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato. A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. 
                28. Agli  oneri  di  cui  al  comma  27  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  860,  della  legge  30
          dicembre 2020, n.  178.  Conseguentemente,  all'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 858, primo periodo, le  parole:  "3.000
          unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.820 unita'",  le
          parole: "1.500 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "900
          unita'", le parole: "1.200 unita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "735 unita'"  e  le  parole:  "300  unita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "185 unita'"; 
                  b)  al  comma  860,  la  cifra:  "119.010.951"   e'
          sostituita dalla seguente: "72.241.502".». 
              - Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
                «Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
                4. - 7. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano  gli  articoli  582  e  635  del  codice
          penale, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
          circostanze  aggravanti  previste   negli   articoli   583,
          583-quater,  secondo  comma,  primo  periodo,  e  585,   ad
          eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1),  e
          nel secondo comma dell'articolo 577.  Si  procede  altresi'
          d'ufficio se la malattia ha una durata  superiore  a  venti
          giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace,
          per eta' o per infermita'.» 
                «Art. 635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1. edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2. opere destinate all'irrigazione; 
                  3.  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4. attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
                Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. 
                Per  i  reati  di  cui  ai   commi   precedenti,   la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
                Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  nonche'  dal
          secondo comma, numero 1), limitatamente ai  fatti  commessi
          su cose esposte per necessita' o  per  consuetudine  o  per
          destinazione alla pubblica  fede,  ai  sensi  dell'articolo
          625, primo comma, numero  7),  il  delitto  e'  punibile  a
          querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
          se il fatto e' commesso in occasione del  delitto  previsto
          dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e'  incapace,
          per eta' o per infermita'.».